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STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE
"UN QUADRIFOGLIO PER TORINO"

ART. 1
E' costituita l'Associazione Politico-Culturale pluralista, senza fini di lucro, denominata "Un Quadrifoglio per Torino" :.
L'associazione è autonoma dal punto di vista giuridico ed amministrativo.
ART. 2
L'associazione ha sede in Torino,
ART. 3
Scopi dell'associazione sono:
- favorire la massima collaborazione fra l'istituzione ed il cittadino, promuovendo a tal fine corsi incontri, dibattiti, conferenze;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione del cittadino, della famiglia e della comunità sociale;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre idonee soluzioni ai problemi del territorio che rientrano nella sua sfera d'azione;
- favorire momenti di incontro fra cittadini per un confronto di esperienze e per una crescita comune.
ART. 4
Il patrimonio è costituito come segue :
a) quote associative;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi privati;
d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
ART. 5
L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 6
Sono soci i cittadini , la cui domanda scritta di ammissione verrà accettata dal Direttivo, che verseranno all'atto dell'ammissione la quota prevista.
Prezzo e modalità, anche temporali, di pagamento saranno stabilite di anno in anno dal Direttivo.
L'assemblea dei soci, può richiedere il versamento di speciali contributi in relazione alle iniziative di carattere politico, ricreativo e culturale.
La domanda di ammissione implica conoscenza integrale dello statuto e condivisione delle finalità associative.
ART. 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.
La morosità nel pagamento della quota deve essere dichiarata dal Direttivo e vale come dismessa volontaria nella qualità di socio.
Il giudizio di radiazione segue, invece, a gravissimi motivi di natura morale; contro tale deliberazione, il socio radiato può ricorrere entro quindici giorni dalla notifica, all'assemblea che deciderà con le modalità stabilite nel successivo ART. 8 .
ART. 8
L'assemblea dei soci è l'organo normativo dell'associazione ed è costituito dai soci in regola con l'iscrizione.
Elegge il Direttivo ed è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno tre soci.
Essa è validamente costituita con la presenza della metà dei soci, in prima convocazione; trascorsa un'ora, in seconda convocazione qualsiasi siano i presenti.
Delibera a maggioranza.
L'assemblea è presieduta secondo le regole stabilite nell'articolo 11.
ART. 9
L'assemblea dei soci delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche statutarie, sugli eventuali contributi speciali e sulle delle modalità dei rispettivi versamenti.
Delibera anche sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla contestuale nomina di uno o più liquidatori e decidendo in ordine alla devoluzione del patrimonio tra le varie associazioni di volontariato.
ART. 10
L'Associazione è amministrata da un Direttivo composto da tanti membri fino ad un massimo di 15, eletti dall'assemblea dei soci tra i componenti della stessa, con durata triennale dell'incarico.
Nel caso un membro perda la qualità di socio per una delle cause previste all'articolo 7, il Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima assemblea dei soci.
Il Direttivo può procedere alla nomina di nuovi membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto, chiedendone convalida alla prima assemblea dei soci.
Il Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un segretario, un vicesegretario, un tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo.
ART. 11
Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri .
La riunione è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
ART. 12
Il Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; al Presidente ed al Vicepresidente spettano, disgiuntamente, la firma sociale e la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio, curando altresì l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Direttivo.
ART. 13
Ogni controversia tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, sarà sottoposta - con esclusione di ogni altra giurisdizione e nei casi non vietati dalla legge - alla competenza di un collegio di tre Arbitri da nominarsi dall'assemblea che giudicherà ex bono et equo senza alcuna formalità procedurale ed il cui lodo sarà inappellabile.
ART. 14
L'Associazione potrà richiedere le agevolazioni ed i contributi concessi da Ministeri, Associazioni, Fondazioni, Enti Locali o previsti dalla vigente legislazione.
ART. 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle norme integrative in materia, dettate dal Codice Civile e dalle Leggi Speciali.

  

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